Inclusione attiva, domande da ripresentare nel Palazzo di Piazza Umberto I

In data 16.03.17 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un Decreto di allargamento del SIA (Sostegno Inclusione Attiva) per il 2017.

Viene modificato parzialmente il precedente proprio Decreto emanato il 26.05.16, ampliando la platea dei destinatari.

  • L' 4, comma 3, lettera b, punto ii è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera c: la soglia di ulteriori trattamenti economici percepiti dal nucleo familiare è elevata a € 900 mensili in caso di presenza di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU
  • Quanto disposto dall' 4, comma 3, lettera b, punto iv, è integrato dell' all'art. 2, comma 1 lettera d con “fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale a favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”
  • L' 4, comma 3, lettera c è modificato  dall all'art. 2, comma 1 lettera e: la soglia di accesso ai benefici del SIA derivante dalla valutazione multidimensionale del bisogno è portata da 45 a 25
  • L' 4, comma 3, lettera c, punto iii è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera f: rispetto alla condizione lavorativa non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti
  • L' 5 comma 1 è integrato dall all'art. 2, comma 1 lettera g: ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori € 80 ; tale incremento si applica ai beneficiari correnti del SIA al momento di entrata in vigore del Decreto  del 16.03.17 per l'intera annualità del beneficio
  • L' 5 comma 2 è integrato dall all'art. 2, comma 1 lettera h: alla conclusione del periodo di concessione del SIA non può essere ripresentata domanda di ulteriore concessione “se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito” ; in caso di revoca devono trascorrere “ tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta”
  • L' 6 comma 1 è modificato  dall all'art. 2, comma 1 lettera i: Il Progetto personalizzato di presa in carico deve essere predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del nucleo familiare del berneficiario “entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda”

Le avvenute modificazioni saranno comunicate dall'INPS a coloro che abbiano presentato richiesta che sia stata rigettata; coloro i quali non rientrassero nelle previsioni del Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.05.16 e rientrino viceversa in quelle del nuovo Decreto  del 16.03.17 possono presentare richiesta presso gli uffici al piano terra del palazzo comunale, in piazza Umberto I.

Porto Torres, 14/04/2017

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