Unioni civili

L'Unione Civile tra persone dello stesso sesso è riconosciuta quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

E' possibile costituire l'Unione Civile tra persone delle stesso sesso in base a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 ad oggetto “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,” pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/5/2016, entrata in vigore in data 5/6/2016.

L’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri.

In particolare da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Chi può rendere la dichiarazione:

Due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Come si chiede la costituzione dell'Unione Civile:

Gli interessati possono chiedere di costituire l'Unione civile in qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza.

Coloro che intendono dichiarare di voler costituire un'Unione Civile presso il Comune di Porto Torres  devono compilare l'apposito modulo comunicazione dati ed il modulo di prenotazione scaricabili nella relativa sezione modulistica e consegnarli all'Ufficio di stato civile, allegando la fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti in corso di validità (fronte/retro), mediante le seguenti modalità:

trasmesso via mail al seguente indirizzo: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it;

trasmesso con tramite casella di posta elettronica certificata alla pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.

inviato per posta a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS).

Cittadino straniero

Il cittadino straniero deve inoltre presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Stato dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.

La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o certificato di capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Procedimento
 
Si articola in due fasi:

Fase 1) Richiesta di costituzione dell'Unione Civile:

le parti dopo aver trasmesso la modulistica ed i documenti come sopra indicato, in accordo con l'Ufficio di stato civile, potranno fissare un'appuntamento per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile. Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete in entrambe le fasi.
L'Ufficiale di stato civile entro 30 giorni dalla data della richiesta, svolgerà l'istruttoria accertando l'inesistenza di impedimenti di legge.

Fase 2) Dichiarazione di costituzione dell'Unione Civile:

Le parti, alla presenza di due testimoni dichiareranno di voler costituire l'Unione civile di fronte all'Ufficiale di stato civile, il quale leggerà gli articoli di legge relativi i diritti e doveri che ne conseguono.
La data della cerimonia (dichiarazione di costituzione dell'unione civile) deve essere fissata nei 180 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti disposti dall'ufficiale di stato civile.

Consulta il Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni e delle Unioni Civili

Luoghi di celebrazione delle Unioni Civili

a)Ufficio di Stato Civile (Piazza Umberto I – piano terra);
b)Sala Consiliare(Piazza Umberto I – piano primo);
c) Palazzo del Marchese (Corso Vittorio Emanuele n.65);
e) Parco San Gavino (area verde delimitata mq 250) ;
f) Parco Balai (area azzurra delimitata mq 250);
g) Balai “Rocca Manna” (area blu delimitata mq 250);
h) Chiesetta di Balai Lontano (area viola delimitata mq 250);
i) Torre Aragonese (area rossa delimitata mq 250);
j) Area Archeologica (area arancione delimitata mq 250);
k) Parco Chico Mendez;(area marrone delimitata mq 250);
l) Chiesetta Balai (area gialla delimitata mq 120);

Giorni in cui non vengono celebrati matrimoni ed unioni civili:

1 GENNAIO - 6 GENNAIO - PASQUA - LUNEDÌ DI PASQUA - 25 APRILE - 1° MAGGIO - 3 MAGGIO- FESTA DEL SANTO PATRONO - 2 GIUGNO - 15 AGOSTO - 1° NOVEMBRE - 8 DICEMBRE - 24 DICEMBRE - 25 DICEMBRE - 26 DICEMBRE- 31 DICEMBRE.

 



 

Ultima Modifica il 27/04/2022

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