Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra
gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni
grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
inerente i compiti istituzionali.
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Numeri e mail dei servizi comunali
Presentare istanze online
Archivio e diretta del Consiglio Comunale Online
Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Torres
Avvisi di allerta per rischio idrogeologico
Tariffe, regolamento e modulistica per i vettori
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Report degli interventi svolti
I documenti del Sin di Porto Torres
Le comunicazioni della ASL di Sassari sui valori della rete di Abbanoa
I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA
Settore Entrate - Ufficio Tributi