Organizzazione

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra
gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni
grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
inerente i compiti istituzionali.

Ultima Modifica il 25/02/2016

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Qualità dell'acqua

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Qualità dell'aria

I report sul monitoraggio della qualità dell'aria forniti dall'ARPA

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