Fermi Amministrativi

Fermi amministrativi di veicoli

Quando l’accertamento di una violazione comporta l’ applicazione l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo il proprietario dello stesso,   nominato custode  o, in sua assenza,  il conducente  o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla sua collocazione in un luogo di cui abbia la disponibilità, ovvero, la custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

L’organo accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione, che va trattenuto presso l’ufficio da cui dipende  ed all’apposizione sul veicolo di una segnalazione, chiara e visibile del suo stato di fermo (sigillo), utilizzando uno o più cartelli. 
Il  fermo amministrativo del veicolo si differenzia dal sequestro perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro successivo provvedimento (come, ad esempio, la confisca) e, soprattutto, ha una durata definita (decorrente dal giorno dell’accertamento o comunque, dal giorno in  cui il veicolo viene tolto  dalla disponibilità del proprietario) , trascorsa la  quale viene restituito all’avente diritto. 
Il veicolo sottoposto a fermo viene affidato in custodia al proprietario, se presente o, comunque, prontamente reperibile, altrimenti al conducente o altro soggetto obbligato in solido.

L’ eventuale rifiuto di custodire il veicolo, da parte di chi vi è tenuto, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 714,00 a €. 2.859,00, nonché della sanzione accessoria della sospensione della  patente di guida da 1 a 3 mesi.
Qualora sia stato sottoposto a fermo un ciclomotore o un motociclo,  il veicolo deve essere affidato in custodia ad un deposito autorizzato a spese del proprietario. In tal caso, trascorsi 30 giorni dal deposito, il proprietario ne  potrà  richiedere l’affidamento in custodia per l’eventuale prosieguo del fermo.

Nel caso di accertamento delle violazioni in materia di utilizzo del casco protettive (obbligo di indossare, durante la marcia, per i conducenti ed eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli   e tenere  regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti),  l’affidamento in custodia del veicolo deve essere effettuato al proprietario.
Può essere nominato custode, tuttavia, soltanto chi è maggiorenne, non è addetto da manifesta e palese infermità mentale, non si trova in manifesto stato di ebbrezza alcolica o di intossicazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti e non è sottoposto a misure di sicurezza detentive o di protezione.

Nel caso di conducente minorenne il veicolo è affidato all’esercente la potestà genitoriale o a chi ne fa le veci, se prontamente reperibile.
Il soggetto nominato custode ha   l’obbligo di depositare il veicolo  in un luogo di cui abbia la disponibilità,  anche non esclusiva (ad esempio, giardini, cortile privato, garage, ecc.), oppure custodirlo a proprie spese in un luogo  non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio, un’autorimessa pubblica, un locale concesso per cortesia o in comodato, ecc.).
La disponibilità e l’idoneità del luogo, nonché  l’assenza di  elementi personali ostativi all’assunzione della custodia  sono autocertificati dall’interessato.

Qualora possibile e fatti salvi i casi in cui l’ulteriore circolazione sia espressamente vietata  il veicolo è condotto nel luogo di custodia dello stesso soggetto a cui è stato   affidato (o da altra persona da lui delegata), seguendo le prescrizioni fornite dall’organo accertatore.
L’eventuale rifiuto di trasportare il veicolo determinerà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 714,00 a  e. 2.859,00  nonché  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Se il trasgressore non è idoneo alla guida (come, ad esempio, nei casi di accertamento delle violazioni di guida senza patente, di guida con autorizzazione per esercitazioni alla guida - foglia rosa – senza avere a fianco,   in presenza di istruttore, persona provvista di patente valida, ecc,), il veicolo può essere condotto da altro conducente (sotto la diretta sorveglianza dell’affidatario)   o tramite carro attrezzi.

In caso di  assenza o di inidoneità della persona a cui il veicolo può essere consegnato,  ovvero di rifiuto  ad assumerne la  custodia e in tutti i casi in cui oggetto del fermo sia un ciclomotore o un motociclo (salvo l’eccezione prevista in caso di accertamento di violazioni in materia di utilizzo nel caso in cui il veicolo deve essere affidato al proprietario),   l’organo accertatore  dispone la rimozione del veicolo ed il trasporto in apposito luogo di custodia autorizzato, indicando  nel verbale  di fermo    i motivi che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario o al  conducente. Questi potranno presentare richiesta per l’ottenimento della custodia successivamente.

Tuttavia,  ad eccezione dell’applicazione del fermo amministrativo di ciclomotore o motociclo per  accertata violazione alle norme  in materia di utilizzo di casco protettivo, nel caso di ciclomotore e motociclo sottoposti a fermo  l’affidamento può essere richiesto solo dopo i 30 giorni di custodia presso la depositeria autorizzata.
In ogni caso al proprietario del veicolo viene notificato che,  trascorsi  3 mesi dalla fine del fermo  senza che  il veicolo  sia stato ritirato, lo stesso verrà alienato.

Porto Torres, 25/11/2013

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