Procedure Sanzionatorie

SANZIONI

I servizi per la gestione delle sanzioni (multe) vengono svolti principalmente dall'Ufficio Verbali e dall'Ufficio Cassa.

In particolare:

• l’ufficio Verbali ha la funzione di gestire tutte le violazioni in materia di circolazione stradale; presso l’ufficio è possibile chiedere notizie o presentare ricorso in merito alla sanzione, avviare le procedure di sgravio e visionare le immagini rilevate con apparecchiature specifiche per la rilevazione della velocità, (es. autovelox);

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del verbale può avvenire mediante bollettino di c/c postale n. 11847076, intestato a: “Comune di Porto Torres- Comando Vigili Urbani - oppure mediante bonifico sul medesimo conto corrente IBAN IT72G0760117200000011847076.

La ricevuta di pagamento deve essere conservata per 5 anni.

I verbali redatti dal personale della Polizia Locale vengono depositati presso l'ufficio Contravvenzioni; vengono registrati nel sistema informatico e,  nel caso in cui la violazione non sia stata immediatamente  contestata al trasgressore all’atto dell’accertamento (mediante consegna del verbale) e non  sia stato  effettuato il pagamento della somma corrispondente  al minimo edittale previsto per ciascuna violazione,  vengono notificati, entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,  alla residenza o domicilio del responsabile  solidale (in genere, il proprietario del veicolo) risultante   dalla carta di circolazione  o dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri o dal CED del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Gli importi, corrispondenti  al minimo edittale previsto per ciascuna violazione, se non pagati entro 60 giorni dalla data contestazione immediata della violazione  avvenuta al momento dell’accertamento o dalla data di notificazione degli estremi della violazione tramite l’invio della raccomandata   con avviso di ricevimento, generalmente raddoppiano.
La procedura esecutiva mediante  iscrizione a ruolo può essere evitata se, decorsi i 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, l’interessato provvede al pagamento della somma pari alla metà del massimo edittale per ciascuna violazione.

Il pagamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).

Trascorsi 60 giorni senza che si sia proceduto al pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo e potrà essere avviato, per il recupero delle somme previste, alla fase coattiva che si determina con l’emissione della cartella esattoriale (ruolo) o dell’ingiunzione di pagamento.
Se all’emissione di questi ultimi atti non si determina un pagamento, segue l’attività esecutiva tendente al recupero dei crediti. Tale attività consiste nel Fermo amministrativo del veicolo,Pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio),Iscrizione di Ipoteca immobiliare , Pignoramento immobiliare , Pignoramento autoveicoli.

Attenzione: novità

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l’importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

Si ricorda che il termine di 60 giorni è perentorio e deve essere calcolato partendo dal giorno successivo alla notificazione/contestazione della violazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un’infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto)

Con il termine “notificare” si intende portare l’interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all’indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l’atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell’avviso, o presso l’ufficio postale o la Casa Comunale;

Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

Le “multe” lasciate sul parabrezza (cosiddetti preavvisi) sono assimilabili ad un avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del 30%; il pagamento deve, però, essere effettuato entro 07 giorni dalla data della violazione.

Prima di pagare il preavviso che trovate sul parabrezza con allegato di conto corrente, vi invitiamo a controllare sempre che la targa indicata sul preavviso sia quella del vostro veicolo e che il conto corrente riporti il numero del vostro preavviso.

Tale controllo si rende necessario perché, qualora ignoti avessero spostato il loro preavviso o il loro bollettino sul vostro veicolo, vi trovereste ad aver pagato la contravvenzione relativa ad un altro utente, e non la vostra.

Rateizzazione su Verbali C.d.s

L’intestatario del Verbale, sollecito o ingiunzione o persona delegata munita di delega scritta e fotocopia del documento dell’intestatario, può presentare l’istanza di rateizzazione avente per oggetto i Verbali del C. d. s, presentandosi presso gli sportelli dell’Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale in piazza Walter Frau n.2 nei seguenti orari:  lunedì e mercoledì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Porto Torres, 25/11/2013

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