In caso di accertamento della circolazione con un veicolo a motore sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile presso terzi, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia al proprietario o ad altro soggetto che esercita sullo stesso mezzo un diritto reale, purchè l’affidatario possegga alcuni requisiti soggettivi (maggiore età, reperibilità, residenza certa nell’ambito del territorio comunale, non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione di cui alla normativa vigente, non essere palesamente incapace) e disponga di un luogo non soggetto a pubblico passaggio atto ad impedire che il veicolo possa circolare ed a consentire all’organo di polizia di poter controllare , in ogni momento, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla custodia.
Nel caso in cui taluno dei requisiti o la disponibilità di luogo idoneo per la custodia del veicolo manchino, il mezzo verrà rimosso e trasportato presso una delle depositerie autorizzate.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o di custodire, a proprie spese, il veicolo secondo le prescrizioni succitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 1.685,00 a €. 6.741,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
In detta ipotesi, nel verbale di sequestro è contenuto un avviso in cui viene precisato che, decorsi 10 giorni , la mancata assunzione di responsabilità della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti obbligati solidalmente o dell’autore della violazione, determina l’immediato trasferimento di proprietà al custode del veicolo.
Qualora l’interessato (trasgressore, proprietario del veicolo, ecc.) effettua il pagamento in misura ridotta della somma di €. 841,00 e corrisponda il premio assicurativo per almeno 6 mesi, oltre alle eventuali spese relative alla rimozione, al deposito ed alla custodia del veicolo, verrà disposta dall'ufficio Contenzioso la restituzione del veicolo medesimo all’avente diritto.
Qualora, invece, nel termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione non è stato proposto ricorso (al Prefetto o, alternativamente, al Giudice di Pace) e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta della somma di €. 841,00, l' ufficio Contenzioso provvederà ad inviare il verbale al Prefetto della Provincia di Sassari, che disporrà la confisca del veicolo.
La sanzione amministrativa, pari ad €. 841,00 è ridotta di un quarto, pari ad €. 210,25:
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