Quando l’accertamento di una violazione comporta l’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, l’organo accertatore provvede a sottoporre il veicolo stesso a sequestro.
L’organo accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione che va trattenuto presso l’ufficio da cui dipende ed all’apposizione sul veicolo di una segnalazione chiara e visibile del suo stato di sequestro, utilizzando uno o più cartelli.
Fino alla definizione del provvedimento di confisca di competenza del Prefetto, il veicolo sottoposto a sequestro viene affidato in custodia al proprietario, se presente o, comunque , prontamente reperibile , altrimenti al conducente o altro soggetto obbligato in solido.
L’eventuale rifiuto di custodire il veicolo determinerà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.685,00 a €. 6.741,00, nonché della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Qualora sia stato sottoposto a sequestro un ciclomotore o un motociclo, il veicolo deve essere affidato in custodia ad un deposito autorizzato.
In tal modo, trascorsi 30 giorni dal deposito, il proprietario ne potrà richiedere l’affidamento in custodia.
Può essere nominato custode, tuttavia, soltanto chi è maggiorenne, non è affetto da manifesta e palese infermità mentale, non si trova in manifesto stato di ebbrezza alcolica o di intossicazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti e non è sottoposto a misure di sicurezza detentive o di prevenzione.
Nel caso di conducente minorenne il veicolo è affidato all’esercente la potestà genitoriale o a chi ne fa le veci, se prontamente reperibile.
Il soggetto nominato custode ha l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità,anche non esclusiva(ad esempio, giardini, cortile privato, garage, ecc.), oppure custodirlo a proprie spese in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio, un’autorimessa pubblica, un locale concesso per cortesia o in comodato, ecc.).
La disponibilità e l’idoneità del luogo, nonché l’assenza di elementi personali ostativi all’assunzione della custodia sono autocertificati dall’interessato.
Qualora possibile e fatti salvi i casi in cui l’ulteriore circolazione sia espressamente vietata (ad esempio, mancanza di assicurazione, di immatricolazione, ecc.), il veicolo è condotto nel luogo di custodia dello stesso soggetto a cui è stato affidato (o da persona di sua fiducia), sotto la vigilanza dell’ organo accertatore oppure seguendo il percorso e le modalità da questi indicati nel verbale di sequestro e di affidamento in custodia.
In caso di rifiuto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.685,00 a €. 6.741,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
In caso di assenza o di inidoneità della persona a cui il veicolo può essere consegnato ovvero di rifiuto di provvedere al trasporto o alla custodia del veicolo e in tutti i casi in cui oggetto del sequestro sia un ciclomotore o un motociclo, l’organo accertatore dispone la rimozione del veicolo ed il trasporto in apposito luogo di custodia autorizzato, indicando nel verbale di sequestro i motivi che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario o al conducente.
Nei casi di mancata assunzione della custodia da parte di uno dei soggetti dianzi indicati, viene notificato avviso scritto che, decorsi 10 giorni dalla data di notificazione del verbale d sequestro (qualora oggetto del sequestro sia un ciclomotore o un motociclo i 10 giorni decorrono dal 30° giorno di iniziale affidamento obbligatorio del veicolo ad una depositeria autorizzata) senza che il veicolo venga preso in custodia dal proprietario o altro obbligato in solido o dall’autore della violazione, lo stesso sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione.
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