Richiesta certificati ed estratti

Il certificato rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile attesta i dati desumibili dai Registri dello Stato Civile: la data ed il luogo dell’evento (nascita/matrimonio/unione civile/morte), le generalità dell’intestatario (cognome e nome) e gli estremi dell’atto (numero/parte/serie/anno risultante dal relativo registro).

La richiesta può essere fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres solo se l'evento è avvenuto a Porto Torres o il relativo l'atto, formato in Comune diverso, è stato trascritto anche a Porto Torres.

La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio dello Stato Civile utilizzando le modalità descritte nella presente pagina.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Privati gestori di pubblici servizi. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 e accettarli costituisce violazione dei doveri d'Ufficio.

In tutti questi casi occorre utilizzare L'autocertificazione (scarica i modelli dalla sezione modulistica).

Novità da Settembre 2020: Con le modifiche apportate dall'art. 30 bis  Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020) anche i privati (banche, notai, poste, assicurazioni, datori di lavoro, ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati o gli atti di notorietà.

È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato che ha bisogno di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni e alle società concessionarie di pubblico servizio o a soggetti privati. Questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati.

Breve descrizione dei certificati di stato civile
 
I certificati di stato civile attestano quei dati desumibili dai registri di stato civile, in particolare:
  • certificato di nascita (da cui risulta luogo e data di nascita);
  • certificato di morte (da cui risulta luogo e data di morte);
  • certificato di matrimonio (da cui risulta luogo e data di matrimonio);
  • certificato di unione civile (da cui risulta luogo e data dell'unione civile);
  • estratto per riassunto dell'atto di nascita (con i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni);
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (con i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni);
  • estratto per riassunto dell'atto di unione civile (con i dati del certificato di unione civile completati da eventuali annotazioni);
  • estratto per riassunto dell'atto di morte (con i dati del certificato di morte completato dall'ora della morte);
  • copie integrali (è una copia conforme dell'atto contenuto nel registro di Stato Civile).

Chi può fare la richiesta

  • i certificati possono essere richiesti da chiunque;
  • La richiesta degli estratti per riassunto può essere presentata dalla persona cui si riferisce l'atto, nonché da chiunque comprovi l'interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. La motivazione dettagliata è obbligatoria ai fini del rilascio;
  • Per il rilascio delle copie integrali, la richiesta deve essere fatta dalla persona cui si riferisce l'atto o da persona che comprovi l'interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante ed il rilascio non è vietato dalla legge. A seguito dell'abrogazione dell’art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ad opera dell'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 la copia integrale non è più rilasciabile a chiunque se trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, ma è sempre necessario un interesse giuridicamente rilevante. Quando manchi la motivazione o questa sia ritenuta non rilevante, il rilascio è rifiutato;
  • Per quanto riguarda i certificati e gli estratti per riassunto degli atti di nascita, vige il divieto di indicare la paternità e la maternità, salvo che l'uso sia finalizzato all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione. In questo caso il relativo certificato/estratto viene rilasciato SOLO agli interessati per far valer diritti o doveri derivanti dalla filiazione (legge 432/1957);
  • Per le richieste di estratti che hanno lo scopo di avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato, ossia dalla persona che richiederà il riconoscimento della cittadinanza ed è necessario indicare la seguente motivazione: "diretto interessato nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis disciplinata dalla circolare K28.1 del 8 aprile 1991". Nel caso in cui la richiesta venga fatta da soggetti terzi, sarà necessario dimostrare di agire in nome e per conto dell'interessato. Si precisa che la ricerca verrà fatta esclusivamente con il nome e cognome indicati nella richiesta senza alcuna attenzione alle varianti e che le richieste con date di nascita non precisate con giorno_mese_anno non saranno prese in considerazione. Le richieste ricevibili saranno evase nel termine di 180 giorni ed il rilascio avverrà in forma esclusivamente cartacea.

Certificati da produrre all'Estero

  • Per documenti da produrre all'estero per i quali sia prevista la legalizzazione, dopo il rilascio l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio legalizzazioni della Prefettura di Sassari.
  • Estratti di nascita, matrimonio e decesso su modello internazionale plurilingue: hanno immediata validità e quindi non necessitano di ulteriore traduzione e legalizzazione. E' un modello specifico redatto in più lingue che può essere  utilizzato all'estero nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976.

Come presentare la richiesta di certificato, estratto o copia integrale

Il modulo di richiesta (scaricabile dalla sezione modulistica) può essere presentato in uno dei seguenti modi:

consegna a mano del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità all'Ufficio Protocollo;

invio per posta ordinaria del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS), allegando busta preaffrancata per la risposta;

trasmesso tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it, allegando la scansione del documento cartaceo contenenente firma autografa e di un valido documento d'identità;

trasmesso tramite posta elettronica certificata alla pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. allegando la richiesta sottoscritta con firma digitale oppure la scansione del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità.

ATTENZIONE: le istanze prive di firma autografa e di copia di documento di identità sono irricevibili e non saranno considerate (salvo che si tratti di istanze trasmesse con modalità telematica e firmate digitalmente).

E' possibile la spedizione del documento all'indirizzo del richiedente anche tramite posta ordinaria allegando una busta preaffrancata per la risposta (per l'Italia) oppure un coupon-réponse international (per l'estero), oppure devono essere pagate le seguenti tariffe postali:

spedizione in Italia: ricevuta di pagamento di € 0,90 per ciascun estratto;
    •  spedizione in zona 1 (Europa e bacino del mediterraneo): ricevuta di pagamento di 1,15 per ciascun  estratto;
    •  spedizione in zona 2 (Africa, Asia, Americhe): ricevuta di pagamento di € 2,40 per ciascun estratto;
    •  spedizione in zona 3 (Oceania): ricevuta di pagamento di € 3,10 per ciascun estratto.

Costi: il rilascio dei certificati, copie ed estratti dei registri di stato civile è gratuito

Normativa di riferimento: ART. 450 del Codice Civile
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113

Durata del procedimento:  Il rilascio è immediato allo sportello, salvo casi particolari in cui è necessario effettuare verifiche o caricare i dati non ancora presenti sull'applicativo.
Se il certificato è richiesto per corrispondenza, 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Se il certificato è richiesto per uso riconoscimento della cittadinanza italiana: 180 giorni dalla richiesta (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113).

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