Il certificato rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile attesta i dati desumibili dai Registri dello Stato Civile: la data ed il luogo dell’evento (nascita/matrimonio/unione civile/morte), le generalità dell’intestatario (cognome e nome) e gli estremi dell’atto (numero/parte/serie/anno risultante dal relativo registro).
La richiesta può essere fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres solo se l'evento è avvenuto a Porto Torres o il relativo l'atto, formato in Comune diverso, è stato trascritto anche a Porto Torres.
La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio dello Stato Civile utilizzando le modalità descritte nella presente pagina.
AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Privati gestori di pubblici servizi. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 e accettarli costituisce violazione dei doveri d'Ufficio.
In tutti questi casi occorre utilizzare L'autocertificazione (scarica i modelli dalla sezione modulistica).
Novità da Settembre 2020: Con le modifiche apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati (banche, notai, poste, assicurazioni, datori di lavoro, ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati o gli atti di notorietà.
È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato che ha bisogno di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni e alle società concessionarie di pubblico servizio o a soggetti privati. Questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati.
Breve descrizione dei certificati di stato civileChi può fare la richiesta
Certificati da produrre all'Estero
Come presentare la richiesta di certificato, estratto o copia integrale
Il modulo di richiesta (scaricabile dalla sezione modulistica) può essere presentato in uno dei seguenti modi:
consegna a mano del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità all'Ufficio Protocollo;
invio per posta ordinaria del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS), allegando busta preaffrancata per la risposta;
trasmesso tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it, allegando la scansione del documento cartaceo contenenente firma autografa e di un valido documento d'identità;
trasmesso tramite posta elettronica certificata alla pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. allegando la richiesta sottoscritta con firma digitale oppure la scansione del documento cartaceo contenenente firma autografa ed allegato valido documento d'identità.
ATTENZIONE: le istanze prive di firma autografa e di copia di documento di identità sono irricevibili e non saranno considerate (salvo che si tratti di istanze trasmesse con modalità telematica e firmate digitalmente).
E' possibile la spedizione del documento all'indirizzo del richiedente anche tramite posta ordinaria allegando una busta preaffrancata per la risposta (per l'Italia) oppure un coupon-réponse international (per l'estero), oppure devono essere pagate le seguenti tariffe postali:
spedizione in Italia: ricevuta di pagamento di € 0,90 per ciascun estratto;
• spedizione in zona 1 (Europa e bacino del mediterraneo): ricevuta di pagamento di 1,15 per ciascun estratto;
• spedizione in zona 2 (Africa, Asia, Americhe): ricevuta di pagamento di € 2,40 per ciascun estratto;
• spedizione in zona 3 (Oceania): ricevuta di pagamento di € 3,10 per ciascun estratto.
Costi: il rilascio dei certificati, copie ed estratti dei registri di stato civile è gratuito
Normativa di riferimento: ART. 450 del Codice Civile
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113
Durata del procedimento: Il rilascio è immediato allo sportello, salvo casi particolari in cui è necessario effettuare verifiche o caricare i dati non ancora presenti sull'applicativo.
Se il certificato è richiesto per corrispondenza, 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Se il certificato è richiesto per uso riconoscimento della cittadinanza italiana: 180 giorni dalla richiesta (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113).
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