La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale dello straniero al momento del matrimonio (art. 27 Legge n. 218/1995).
Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso con effetti civili deve richiedere la pubblicazione di matrimonio ed a tale fine deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione, rilasciata dalle competenti Autorità del Paese d’origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese in Italia), che Nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui è sottoposto. In alternativa al nulla osta, ma solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, può produrre il Certificato di capacità matrimoniale.
Il nulla osta
Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:
N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario produrre anche l'atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita, legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale;
Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;
Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o di stato libero rilasciati dall’ autorità estera, né da autocertificazioni.
Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo che vi siano esenzioni dall'obbligo della legalizzazione previste da leggi o da accordi internazionali.
Si precisa invece che i documenti rilasciati all’ estero dai Paesi firmatari della Convenzione dell’ Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazioni a condizione che rechino l’ “Apostille” .
Il Nulla Osta può essere sostituito dal “Certificato di capacità matrimoniale”, esente da legalizzazione, rilasciato dall’ Ufficiale dello Stato Civile del paese di appartenenza per i soli cittadini stranieri degli stati sotto elencati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980:
AUSTRIA – BELGIO – GERMANIA - GRECIA – LUSSEMBURGO –OLANDA – PORTOGALLO – SPAGNA – SVIZZERA – TURCHIA –
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o certificato di capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Casi particolari
Norvegia: il nulla osta ai cittadini norvegesi non è più rilasciato dall’autorità consolare norvegese in Italia, bensì dai comuni norvegesi ove risiedono gli interessati. Il documento sarà munito di Apostille (Convenzione Aja 5.10.1961).
Polonia: per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all’ultimo luogo di residenza in Polonia o sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all’estero, il nulla osta è rilasciato dal console. Il nullaosta è esente da legalizzazione.
Stati Uniti e Australia:
In luogo del nulla osta gli sposi devono esibire:
a) Dichiarazione giurata che nulla osta al matrimonio, resa presso l’autorità consolare straniera (la cui firma dovrà essere legalizzata in Prefettura) e documenti esteri che provino indirettamente che nulla osta al matrimonio;
b) In mancanza, atto notorio con 4 testimoni, formato presso l’autorità italiana competente, recante la dichiarazione giurata dell'interessato relativa alla
mancanza di ostacoli al matrimonio.
Rifugiato politico o apolide
Rifugiati politici e apolidi non sono in grado di produrre il nulla osta. Devono però esibire una certificazione attestante la condizione di apolidia o di rifugiati politici. Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare il certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma.
la documentazione da presentare è la stessa dei cittadini stranieri residenti in Italia, ma in questo caso non occorre procedere alle pubblicazioni: è prevista una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli art. 85, 86, 87 n. 1-2-4, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Tale dichiarazione si effettua con interprete se necessario, almeno 2 giorni prima del matrimonio, previo appuntamento (tutti devono essere in possesso di documento d’identità valido). Per prenotare la sede di celebrazione del matrimonio è necessario compliare ed inviare all'ufficio il modulo di richiesta prenotazione matrimonio stranieri non residenti ed allegando la ricevuta del relativo versamento, se richiesto, scaricando i modelli nella sezione modulistica.
Al momento della celebrazione del matrimonio devono essere presenti 2 testimoni muniti di documento d’identità valido .
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete (munito di documento d’identità valido), il quale dovrà intervenire sia alla dichiarazione che al matrimonio. In questo caso è necessario munirsi di una marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di nomina dell'interprete, che verrà effettuato nel giorno dell'appuntamento fissato per rendere la dichiarazione.
Si precisa che l’Ufficio non fornisce l’interprete.
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